Durc validi fino al 29 ottobre e definizione nuove istanze

Pubblicato il 31 luglio 2020

Come noto, la legge di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha soppresso le disposizioni contenute nel comma 1, art. 81,del medesimo decreto legge, con effetto dal 19 luglio 2020.

In particolare, la predetta disposizione interveniva limitando gli effetti del comma 2, art. 103, del Decreto Cura Italia, secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni ed autorizzazioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservavano la validità sino al 15 giugno 2020.

Con la soppressione del citato art. 81, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come peraltro illustrato dall'Istituto previdenziale con il messaggio 30 luglio 2020, n. 2998, i DURC con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, oggi rientranti appieno nei documenti elencati all'art. 103, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi allo stato di emergenza e, pertanto, sino al 29 ottobre 2020.

La ritrovata ultrattività del Documento Unico di Regolarità Contributiva posta dal Decreto Cura Italia sconta l'eccezione prevista dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), secondo cui per la selezione dei contraenti o per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture, è richiesta la presentazione di documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (...) ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici", non applicandosi le disposizioni previste dal travagliato art. 103, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ciò assunto, come indicato dall'INPS, nel punto 2) del messaggio 30 luglio 2020, n. 2998, fermo restando il prolungamento della validità dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la data di scadenza riportata sul Documento Unico di Regolarità Contributiva non può essere materialmente modificata. In tal senso, ove per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, sia richiesto, per il medesimo codice fiscale, un ulteriore DURC, ancorché ve ne sia uno già presente con validità prorogata, il sistema consentirà di proporre la nuova richiesta che verrà definita con gli ordinari criteri previsti dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016.

In tal caso, ove l'esito sia regolare, il Durc On Line sarà l'unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il Durc On Line con validità prorogata.

Diversamente, ove la richiesta produca un esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà disponibile solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell'apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.

 

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