Durc online. Prime indicazioni operative sulla procedura semplificata di rilascio

Pubblicato il 09 giugno 2015

In vista dell'entrata in vigore – dal prossimo 1° luglio 2015 – delle nuove regole che consentiranno l’operatività del Documento unico di regolarità contributiva online, il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 19, in data 8 giugno, con la quale vengono rese note le prime indicazioni interpretativo/procedurali utili per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del Durc.

Il Legislatore ha demandato la definizione della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, che è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n° 125 del 1° giugno.

Con la circolare n. 19/2015 vengono riepilogati e spiegati i contenuti del decreto, che entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, e in particolar modo vengono specificate le norme riguardanti i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, i requisiti e le indicazioni interpretative con le quali agire per ottenere il nuovo Durc.

Viene, invece, rinviata all'Inps e alle Casse edili l'illustrazione delle modalità più specificatamente operative per la richiesta del nuovo Durc online.

Le novità

Alcuni chiarimenti vengono resi dal Ministero in merito ai soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva. Viene evidenziato che la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa (lavoratore autonomo o soggetto titolare di credito) è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega, che dovrà essere comunicata a cura del delegante agli istituiti coinvolti dalla verifica della regolarità, e che comunque la verifica di regolarità contributiva verrà effettuata sotto la propria responsabilità. In ogni caso, in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati non potranno effettuare la verifica in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. Analogamente, anche per le imprese di recente costituzione la regolarità contributiva non sarà attestata perché non rilevabile.

Tenuto conto dell’esclusione iniziale di alcuni soggetti dal nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva, nel caso in cui la verifica in tempo reale non sia possibile a causa della carenza di dati negli archivi interessati, si potranno continuare ad utilizzare – in via transitoria e fino al 31 dicembre 2016 – le modalità di rilascio del Durc vigenti, tenendo comunque conto dell'aggiornamento delle regole ad opera del DM 30 gennaio 2015.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fringe benefit: guida alle novità 2025

16/01/2025

CCNL Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro - Stesura del 20/12/2024

16/01/2025

Legge di bilancio 2025: focus su norme per l’Irpef

16/01/2025

Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

16/01/2025

Dalla legge di bilancio novità per l’Irpef 2025

16/01/2025

Fringe benefit e mobilità territoriale: le nuove soglie di esenzione fiscale

16/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy