Sono validi, fino al 29 ottobre 2020, i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Di conseguenza, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, tutti i Durc online - con data fine validità compresa nel predetto periodo - sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.
Sul sito dell’INAIL, nella funzione “Consultazione” del servizio Durc online, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, è possibile l’acquisizione dell’ultimo documento già emesso che riporta nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.
A specificarlo è l’INAIL, con la nota n. 9466 del 3 agosto 2020, a seguito della soppressione dell'art. 81, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) operata dalla L. n. 77/2020.
L’art. 8, co. 10, del D.L. n. 76/2020 stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto legge, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, non si applicano le disposizioni dell'art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Il servizio Durc online è stato implementato per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc già emesso che riporta nel campo “Scadenza” validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020.
Tali documenti, in formato pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc online emesso. Pertanto, ferma restando la proroga della validità operata per legge fino al 29 ottobre 2020, la data di scadenza dei Durc online indicata nei documenti, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della L. n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai D.M. 30 gennaio 2015 e D.M. 23 febbraio 2016:
Sul punto è intervenuta anche la Fondazione Studi CdL, con l’approfondimento del 3 agosto 2020, specificando che la nuova proroga va coordinata con quanto previsto del cd. “Decreto Semplificazioni", il quale esclude dall’ambito applicativo tutte le ipotesi in cui si adottino procedure per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara, con scadenza dal 17 luglio 2020, che non godranno di tale proroga.
Infine, alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, gli esperti della Fondazione Studi CdL segnalano che è necessario chiarire se i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, manterranno la loro validità per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020, usufruendo della proroga disposta.
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