Durc insostituibile negli appalti
Pubblicato il 22 settembre 2008
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4035/08, si è pronunciato in tema di appalti pubblici negando che l'acquisizione della documentazione di gara (nella specie il Durc) possa essere surrogata da un'autocertificazione dell'interessato, ovvero dalla presentazione dei modelli F24, utilizzati dall'imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali. Il Durc, si precisa, è uno strumento di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale che non può essere sostituito nella sua funzione probante. Il Consiglio, nel caso esaminato, ha rigettato il ricorso di un'impresa contro una sentenza del Tar Lombardia con la quale era stato confermato il provvedimento, del Comune, di revoca dell'appalto alla ricorrente in quanto questa, ai fini della prova della sua regolarità contributiva, aveva prodotto esclusivamente dei modelli di pagamento F24.