Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, è stata pubblicata l’Ordinanza del 4 luglio 2018 - Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata - del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Tale ordinanza recepisce il contenuto dell'Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2018, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.
L’ordinanza si sofferma su:
Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite.
Nel caso di interventi di ricostruzione privata, il rilascio del DURC di congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.
Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC di congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dal 27 luglio 2018 e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni dalla medesima data.
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