Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero

Pubblicato il 24 ottobre 2013 La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decreto ministeriale del 13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi (Istituti e/o Casse edili) sovrapponibili al credito citato.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc, con dicitura “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

Se i crediti sono di importo inferiore al debito contributivo il Durc sarà rilasciato “di non regolarità”.

La prassi sul tema si arricchisce della circolare 40 del 2013, emessa dal ministero del Lavoro per fornire chiarimenti sul “Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo: via alle domande

14/01/2025

Atti di mediazione: esenzione fiscale per l’iscrizione ipotecaria?

14/01/2025

Controlli difensivi sulle mail dei dipendenti: legittimi solo se effettuati ex post

14/01/2025

Il contratto a tempo determinato

14/01/2025

Materie prime critiche e strategiche 2025, bando per progetti di ricerca e innovazione

14/01/2025

Pensione sempre più lontana? Requisiti e condizioni nel 2025

14/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy