Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero

Pubblicato il 24 ottobre 2013 La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decreto ministeriale del 13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi (Istituti e/o Casse edili) sovrapponibili al credito citato.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc, con dicitura “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

Se i crediti sono di importo inferiore al debito contributivo il Durc sarà rilasciato “di non regolarità”.

La prassi sul tema si arricchisce della circolare 40 del 2013, emessa dal ministero del Lavoro per fornire chiarimenti sul “Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
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