Duplice impatto del nuovo regime Iva servizi sugli enti non commerciali

Pubblicato il 17 novembre 2009

Con l’armonizzazione della disciplina Iva servizi alle regole comunitarie, che entrerà di fatto in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio 2010, cambiano in modo significativo gli adempimenti a carico degli enti non commerciali, siano essi pubblici o privati. L’applicazione del regime Iva servizi seguirà una strada diversa a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva.

Gli enti non commerciali in possesso di partita Iva saranno considerati “soggetti passivi” in ogni caso, anche quando acquistano per la propria sfera istituzionale. Dunque, per l’acquisto di servizi l’imposta è sempre dovuta in Italia e debitore di essa è l’ente committente. L’unico modo possibile per assolvere l’Iva è utilizzare il reverse charge, non essendo più possibile né ricorrere al rappresentante fiscale né ammettere l’identificazione diretta da parte del prestatore non residente.

Gli enti non commerciali non titolari di partita Iva seguono, invece, le regole del privato consumatore. Dunque, vale il principio generale della territorialità nel paese del prestatore, per cui il luogo di tassazione "è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica". In caso di territorialità italiana, si specifica il fatto che non è possibile l’emissione di autofattura da parte del committente, ma il prestatore è obbligato a nominare un rappresentante fiscale, cioè all’identificazione diretta in Italia.

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