La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione ad un avvocato, riconoscendogli il diritto al rimborso dell'IRAP dallo stesso versata.
Ciò, sul rilievo che fosse insussistente, in capo al medesimo, un'autonoma organizzazione in quanto era "pacifico che il professionista svolgeva la propria attività autonomamente e in completa assenza di organizzazione di capitali e preminente lavoro di altri".
In sede di legittimità, l’Amministrazione finanziaria aveva lamentato che la presenza di una segretaria e l'impiego di due studi professionali da parte del professionista, costituivano indici di autonoma organizzazione; nel dettaglio, la presenza di un secondo studio oltrepassava, di fatto, il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.
Secondo la ricorrente Agenzia, quindi, la decisione impugnata era inficiata da un’insufficiente motivazione in quanto non erano stati considerati gli elementi emersi in giudizio a dimostrazione della presenza, nell'attività del contribuente, di un’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP.
Il motivo di doglianza è stato accolto dai giudici di legittimità – ordinanza n. 17793 del 6 luglio 2018 - con una precisazione. Mentre era corretto che il giudice d’appello avesse ritenuto che lo svolgimento dell'attività professionale con la presenza di una segretaria non costituisce, di per sé, indice di autonoma organizzazione, con riguardo all'impiego di due studi professionali, la motivazione della sentenza impugnata era da considerare del tutto insufficiente.
Quest’ultima, infatti, non si era affatto espressa sul punto, tanto da meritare la cassazione, con rinvio, della causa alla CTR in diversa composizione, ai fini dell'accertamento in fatto di una circostanza “astrattamente decisiva per il giudizio”.
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