Due ordinanze sul licenziamento per superamento del periodo di comporto
Pubblicato il 06 aprile 2013
Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del
5 marzo 2013, esclude l'applicazione della procedura preventiva di conciliazione presso la Dtl in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto. I giudici – nel confermare quanto espresso dal Ministero del lavoro con circolare n. 3, del 16 gennaio 2013 - evidenziano la diversità ontologica dal recesso per giustificato motivo oggettivo, che si basa su presupposti normativi diversi, per il quale la procedura preventiva di conciliazione è invece prevista.
Sempre sul superamento del periodo di comporto, l'ordinanza del
9 marzo 2013 del Tribunale di Milano sottolinea come debba essere indicata la specifica motivazione, necessaria a rendere informato il lavoratore sul giustificato motivo del recesso. In caso di assenza per malattia non occorre indicare i singoli giorni di assenza, ma il numero totale di assenze, che – in un eventuale successivo giudizio – spetterà al datore di lavoro provare compiutamente. La mancanza di specifica motivazione contestuale, prevista dalle modifiche introdotte dalla legge Fornero, prevede il pagamento di un'indennità risarcitoria determinata tra le sei e le dodici mensilità di retribuzione, rimanendo comunque risolto il rapporto di lavoro.