Dubbi sulla legittimità costituzionale del ticket sui pensionati d’oro
Pubblicato il 03 novembre 2012
Quattro Regioni a Statuto speciale hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del Decreto legge n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.
Relativamente alla questione di legittimità costituzionale posta dalla regione Sicilia sulla parte della citata norma che impone il prelievo straordinario del 5% sulle pensioni che superano i 90mila euro e del 10% su quelle che superano i 150mila euro, per il periodo che va dal 2011 al 2014, la Corte è intervenuta lasciando trapelare alcune considerazioni atte ad aprire la questione di legittimità sui cosiddetti ticket sulle pensioni d’oro, senza ufficialmente rilasciare alcuna dichiarazione/smentita.
Richiamando alcune osservazioni già formulate nella sentenza n.
223/2012, con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale un altro particolare tipo di prelievo straordinario sulle retribuzioni d’oro dei dipendenti pubblici, la Corte, nella
sentenza n. 241/2012, ribadisce ora che anche con riferimento al ticket sulle pensioni d’oro è da ravvisarne la “
natura certamente tributaria”, cosa che aprirebbe la strada ad un giudizio di illegittimità rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione italiana.
Infatti, proprio come la natura tributaria del contributo straordinario sulle retribuzioni degli statali ne è valsa la dichiarazione di illegittimità in virtù della sua qualificazione di
“prelievo tributario”, analogamente – secondo la Corte costituzionale – le stesse osservazioni sul ticket sulle pensioni d’oro possono essere sufficienti ad ipotizzare un’analoga conclusione di illegittimità costituzionale, applicandosi quest’ultimo solo ai pensionati pubblici e non a tutti i cittadini.