Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti.
Questi, infatti, sono in realtà destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.
E’ pertanto da escludere che le videoriprese del pianerottolo di un'abitazione privata, delle scale, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale, possano comportare interferenze illecite nella vita privata.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione che, con sentenza n. 38230 depositata l’8 agosto 2018, ha confermato il provvedimento con cui era stata disposta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di tre soggetti, indagati per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Nella vicenda esaminata, il Tribunale del riesame aveva ritenuto utilizzabili gli esiti di alcune registrazioni operate dai Carabinieri attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera nel pianerottolo dell'ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura di uno stabile condominiale, dopo aver monitorato l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in una determinata zona della città.
In particolare, era stato considerato che il pianerottolo situato all'ultima rampa di scale che dava accesso al lastrico dell'edificio, parte condominiale in cui non insistevano abitazioni private, non fosse da considerare luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.
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