DPI, cessa la funzione di validazione straordinaria e in deroga dell’Inail

Pubblicato il 02 luglio 2021

Al fine di contrastare e limitare il diffondersi dell’infezione da Covid-19, il Governo, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 15, consentiva la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine, le aziende produttrici e gli importatori dovevano trasmettere in via telematica all’Inail, attraverso il servizio onlineArt. 15 Validazione DPI”, un’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche dei predetti dispositivi, nonché il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L’Istituto, entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione, si pronunciava in merito alla rispondenza dei DPI alle norme vigenti.

A decorrere dalla data del 4 agosto 2020, la competenza dell’Inail di validazione dei DPI si restringeva alle sole richieste presentate dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.

Con la Legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, viene disposta la soppressione dell’art. 15, del Decreto Cura Italia.

Di conseguenza, l’Inail, con il comunicato stampa del 1° luglio 2021, presente sul proprio sito istituzionale, nella sezione “avvisi e scadenze”, rende noto che a seguito dell’entrata in vigore della predetta Legge, cessa la propria funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Pertanto, il relativo servizio online “Art. 15 Validazione DPI” non è più attivo per l’inoltro di nuove richieste.

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