A seguito delle richieste di diversi Ordini territoriali, che si erano rivolti al Consiglio nazionale di categoria per avere informazioni su quale tipologia di sanzione disciplinare (che accerti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo), precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e imponga il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti già presenti nel suo studio, è stata diramata l'informativa n. 62/2015.
Ad alimentare il dubbio, la pubblicazione del nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in cui non è precisata la sanzione che determina l’impossibilità di svolgere la funzione di dominus.
Con l'informativa n. 62/2015 del 3 agosto, il Cndcec ribadisce, dunque, quanto già espresso nel Regolamento dell'ottobre 2010, in base al quale solo il provvedimento di sospensione preclude all’iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita – al contrario che con la censura – tutta la sua attività professionale.
L'irrogazione della censura, viceversa, non determinando alcuna interruzione dell’attività professionale, non compromette la possibilità per il commercialista inadempiente di assumere il ruolo di dominus.
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