Se, in un sinistro stradale, il conducente di un'auto subisce lesioni a seguito di due tamponamenti senza che sia possibile individuare le lesioni provocate dall'uno e dall'altro, non può ritenersi operante il principio di solidarietà ma il danno alla persona va liquidato secondo i criteri equitativi in ragione della metà. E' quanto statuito dalla Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1037 del 2008.
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