Doppio cognome al bimbo riconosciuto successivamente dal padre

Pubblicato il 20 dicembre 2011 Con sentenza n. 27069 del 15 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva respinto la pretesa di un padre di veder attribuito il proprio cognome al figlio, riconosciuto tempo dopo la nascita.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno aderito alle argomentazioni della Corte territoriale secondo cui, nell'interesse del minore, era opportuno attribuirgli il doppio cognome, della madre e del padre. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio”.

Benché ancora piccolissimo – sottolinea, infine, la Corte – il bimbo, che fino ad allora aveva vissuto con la madre, aveva diritto a veder salvaguardata la propria “identità personale”.
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