Doppia soglia per il vitto

Pubblicato il 09 gennaio 2009 Il Dl 112/08 ha previsto – a partire dal 2009 – la restrizione della deducibilità al 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute sia dagli autonomi che dalle imprese. All’articolo 85, comma 28-quinques, si legge infatti che la soglia in questione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Tuttavia, il limite del 75% si deve combinare con altri limiti di deducibilità così da non rendere sempre del tutto agevole il calcolo del costo da portare in detrazione. Per i professionisti valgono le norme dettate dall’articolo 54, comma 5, del Tuir che prevede che le spese relative a somministrazioni alberghiere e di alimenti e bevande sono deducibili al 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’esercizio. Sul limite del 2% si sono espressi sia l’agenzia delle Entrate che Assonime. Per le Entrate (circolare 53/E/2008) il 2% rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione che compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti nell’esercizio. Secondo Assonime (circolare 55/2008), invece, restano dubbi su come operi la concorrenza tra i due limiti. Infatti, per le imprese applicare prima la percentuale sui compensi e poi il “taglio” del 25% non è equivalente al risultato in senso contrario. Proprio con riferimento al reddito d’impresa, il Dl 112/08 ha inserito all’articolo 109, comma 5, del Tuir un nuovo periodo che afferma che “fermo restando quanto già previsto nei periodi precedenti” le spese per vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75%. Anche in questo caso, dunque, il limite indicato assume carattere di regola generale e va coordinato con gli altri limiti previsti dalle altre norme, come nel caso delle spese di rappresentanza.
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