L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha messo a punto una relazione sulle novità normative introdotte con il recente Decreto legislativo n. 49/2020, attuativo della direttiva 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Si tratta del D.Lgs. entrato in vigore lo scorso 25 giugno 2020 e che, per espressa previsione, si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
Nella relazione n. 73 del 28 settembre 2020 - pubblicata sul sito istituzionale della Suprema corte il 2 ottobre - è spiegato come la direttiva attuata, cosiddetta direttiva DRM (Dispute Resolution Mechanism), attraverso “la predisposizione di una procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, “MAP”) in combinazione con una (eventuale) fase arbitrale”, abbia istituito un meccanismo “non giurisdizionale-vincolante e con obbligo di risultato” di risoluzione amministrativa delle controversie tra Stati membri derivanti dall’interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione.
Gli autori dello scritto analizzano le nuove disposizioni del Decreto, per quanto riguarda l’oggetto e l’ambito di applicazione nonchè i soggetti e le definizioni recepite dalla direttiva.
A seguire, sono illustrate le varie fasi della procedura amichevole (MAP), a partire dalla prima che si apre con il deposito della domanda di apertura del procedimento da parte del soggetto interessato all’Agenzia delle entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati.
L’avvio della procedura – è evidenziato nella Relazione - è demandato al contribuente.
Nel testo, sono analizzati anche i rapporti tra le diverse procedure amichevoli, la fase istruttoria del procedimento e della decisione in autotutela, la decisione dell'Agenzia sull'istanza di apertura della MAP, la procedura amichevole, la fase di impugnazione avverso la decisione di rigetto, le regole della Commissione consultiva, le norme comuni sulla fase arbitrale, l'esecuzione e la pubblicità delle decisioni.
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