Doppia imposizione. Non sussiste se il presupposto è diverso

Pubblicato il 21 febbraio 2020

La Corte di cassazione affronta la questione della doppia imposizione quando viene stabilita l’indeducibilità del compenso dell’amministratore di società.

La sostanza della sentenza n. 4400 del 20 febbraio 2020 si rinviene nel fatto che l’Amministrazione Finanziaria ha emanato un atto di accertamento volto a recuperare lo speciale compenso, erogato da una società a due amministratori consiglieri, per aver svolto compiti particolari.

Il ricorrente ha posto in evidenza come la ripresa a tassazione dei compensi rappresenti una violazione del principio di doppia imposizione visto che le somme risultano tassate sia in capo alla società sia in capo agli amministratori.

Per quanto riguarda il compenso speciale erogato, l’indeducibilità dipende dal fatto che la maggior retribuzione non era stata deliberata dall’assemblea: la Corte ha, in passato, fissato il principio per cui un compenso non deliberato non è deducibile.

Doppia imposizione: sussiste per stessa imposta per medesimo presupposto

L’orientamento della Corte di cassazione su tale aspetto stabilisce che non si ha doppia imposizione in quanto il presupposto della tassazione è differente.

Infatti l’operatività del divieto di doppia imposizione postula che si tratti della medesima imposta in dipendenza del medesimo presupposto.

Quindi, non è indicativo della presenza della doppia tassazione il fatto che i compensi speciali non vengano dedotti dalla base imponibile della società e rappresentino un reddito per le persone fisiche, perché il presupposto della tassazione è diverso.

Infatti, da una parte si tratta di costi non deducibili dal reddito di impresa assoggettati a Irpeg (la fattispecie è riferita all’anno 2004) e dall’altra di redditi percepiti da persone fisiche e tassati ai fini Irpef.

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