Doppia condanna se le fatture false sono inserite in dichiarazione
Pubblicato il 03 maggio 2013
Può sussistere una condanna, per lo stesso soggetto, sia per emissione di fatture false che per dichiarazione fraudolenta. Lo afferma la terza sezione penale della Corte di cassazione, con
sentenza n. 19025 del 2 maggio 2013, occupandosi di una “frode carosello” posta in atto da diverse società, alcune anche estere, perpetrata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I giudici di cassazione, a fronte dei numerosi motivi di impugnazione presentati dai difensori degli imputati, asseriscono la legittimità delle motivazioni contenute nella sentenza di merito, evidenziando come il ricorso non proponga nuove argomentazioni rispetto a quelle indicate nei precedenti gradi di giudizio.
In particolare, in base al primo motivo di ricorso, si ritiene violato l'articolo 9, D.Lgs. n.
74/2000, dato che l'imputato ha subito doppie condanne in quanto ritenuto, da un lato, concorrente a titolo di amministratore di fatto con l'amministratore di diritto della società che aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, come emittente delle stesse fatture in qualità di amministratore in un'altra società.
La sentenza n. 19025 ricorda che la ratio del suddetto articolo 9 è quella di impedire che l'emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito in concorso nell'utilizzo di detta fattura e che l'utilizzatore della fattura possa essere punito per l'emissione di questa. Ma non rientra nella fattispecie esposta il caso in cui lo stesso soggetto direttamente provveda ad emettere fatture false e, sempre direttamente, utilizzi tali fatture false come elemento passivo fittizio in sede di dichiarazione dei redditi. Da qui la doppia responsabilità penale.