Con la risoluzione n. 206 del 3 agosto 2007, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito dei lavori di recupero edilizio in condominio, i 48mila euro di spesa per “unità immobiliare” spettano, separatamente, sia per la singola unità immobiliare che per la quota relativa ai lavori sulle parti comuni. L’Agenzia ha spiegato che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, debbono essere considerate in modo autonomo. Ne consegue che in relazione a questi ultimi interventi, l’istante potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48mila euro, su cui calcolare la detrazione, a condizione che abbia attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con Dm n. 41/1998 e successive modificazioni.
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