Dopo i sei mesi di gestazione, si ha diritto al congedo di maternità

Pubblicato il 20 aprile 2011 Con messaggio n. 9042 del 2011, l’Inps specifica in quali casi le interruzioni di gravidanza possono essere considerate parti e quando semplici aborti, ai fini della maturazione del diritto al congedo di maternità o dell’indennità di malattia.

Nel testo del documento si legge che se l’interruzione avviene a decorrere dal 180esimo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto e l’Inps riconoscerà alla donna il congedo di maternità e il trattamento previdenziale corrispondente. Viceversa, se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene prima del 180esimo giorno – cioè entro il 179esimo giorno dall’inizio della gestazione - si considera aborto e, dunque, alla donna viene riconosciuta l’indennità di malattia. La data dell’inizio della gestazione viene individuata calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy