Donazioni di modico valore e obbligo di collazione

Pubblicato il 31 gennaio 2019

La Corte di cassazione si è pronunciata in tema di donazioni di modico valore e, in particolare, sulla questione della loro soggezione o meno all'obbligo di collazione.

Le donazioni di valore contenuto devono essere conferite nella massa ereditaria? Sono soggette a collazione?

La Suprema corte ha risposto affermativamente, con un'eccezione: sono fatte salve le donazioni, anche di modico valore, effettuate in favore del coniuge del defunto ex articolo 738 del Codice civile.

E' quanto viene chiarito dalla Seconda sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 2700 del 30 gennaio 2019, pronunciata in accoglimento di un ricorso promosso da un erede di una donna deceduta contro una decisione di merito.

Il ricorrente, tra gli atri motivi, aveva lamentato un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui era stata negata la soggezione a collazione dei gioielli donati dalla de cuius alla figlia, asseritamente di modico valore rispetto all'intero asse ereditario.

Sul punto, la Corte d'appello aveva ritenuto che non risultasse assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante principale (ora ricorrente), in ordine all'esistenza della maggior parte di questi beni.

Obbligo di collazione, quando sorge?

Ribaltando dette conclusioni, la Cassazione ha precisato che, al di fuori dell'eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione.

Così, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti. A tal fine, infatti, è sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno disposto l'accoglimento dello specifico motivo di doglianza, nonché la cassazione, con rinvio, della decisione di merito impugnata.

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