Con la risoluzione n. 86 del 4 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sull'applicabilità del regime agevolativo “prima casa”.
Nello specifico, è stato chiesto all'Amministrazione finanziaria se è possibile godere nuovamente delle agevolazioni riservate alla “prima casa” di abitazione in relazione ad un atto di donazione, nel caso in cui il contribuente ne abbia già fruito in sede di precedente acquisto a titolo oneroso di un immobile abitativo, per il quale ha corrisposto, all’impresa venditrice, l’Iva agevolata al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Secondo l'istante, il soggetto che ha già acquistato un'unità immobiliare a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni “prima casa” può reiterare la fruizione del beneficio anche in relazione alla stipula di un successivo atto di donazione.
A sostegno della sua tesi, l'istante richiama la circolare 18/2013, nella quale l’Agenzia ha affermato che, nel caso di donazione seguita da un successivo acquisto a titolo oneroso, è possibile godere delle agevolazioni “prima casa” anche per il secondo immobile, “stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato”.
Nella risoluzione n. 86/E/2017, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il caso ora prospettato nell'istanza è speculare a quello riportato nella circolare suddetta: il soggetto, che ha già fruito delle agevolazioni in sede di acquisto a titolo oneroso, procede all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non concorda con l'istante e afferma che l'unica possibilità per reiterare i benefici dell'agevolazione “prima casa” è quella prevista dalla legge di Stabilità 2016: il contribuente che ha acquistato un’abitazione a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni “prima casa” potrà richiedere nuovamente l’applicazione di quei benefici in sede di acquisizione di un altro immobile a titolo gratuito (donazione o successione), a condizione che nel relativo atto o dichiarazione si impegni a rivendere, entro un anno, l’immobile precedentemente acquistato con atto a titolo oneroso.
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