Domicilio digitale obbligatorio per imprese e professionisti

Pubblicato il 08 settembre 2020

Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale e già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, oppure pur avendolo dichiarato sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Lo prevede l'art. 37 del DL 76/2020 - decreto “Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - ora all’esame finale della Camera.

Seconto tale provvedimento, infatti, il domicilio digitale/PEC diventa prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Domicilio digitale. Cos’è?

Il “domicilio digitale” è un concetto più ampio rispetto alla Pec introdotta nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017, che appunto ricomprende, oltre all’indirizzo di Posta elettronica certificata, anche i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.

Si tratta di un domicilio online, legato a un indirizzo di Posta Certificata, che funziona esattamente come un recapito ufficiale ma in formato elettronico.

Il nuovo decreto Semplificazioni prevede anche un inasprimento delle misure in caso di mancato adeguamento alle nuove disposizioni.

Domicilio digitale, sanzione e comunicazione d’ufficio

È prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.

Pertanto, ora, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

Ne deriva che gli importi delle sanzioni per ciascuno soggetto obbligato possono variare da:

Se durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il conservatore del Registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo operativo.

Domicilio digitale, obbligo di regolarizzazione

E’ fissato il termine di scadenza del 1° ottobre 2020, entro il quale tutte le tipologie di imprese, che non hanno iscritto nel RI un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante, dovranno regolarizzare la propria posizione, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid.

Per chi si mette in regola entro il 1° ottobre, la comunicazione del nuovo indirizzo avverrà senza costi con il servizio “Pratica-semplice” all’indirizzo .www.registroimprese.it/pratica-semplice. Coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1° ottobre 2020, dovranno pagare la sanzione e il conservatore procederà con l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo di domicilio digitale di sola ricezione dei documenti.

L’obbligo vale anche per i professionisti. Nel caso in cui questi ultimi non comunichino il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è previsto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.

Pertanto, la scadenza anche per i professionisti entro cui comunicare o rendere attivo l’indirizzo PEC, evitando di incombere in sanzioni, è il 1° ottobre 2020.

Tremonti-ambiente. Proroga della sanatoria

In base a quanto disposto dal nuovo comma 8-ter dell’articolo 56 del Dl n. 76/2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i contribuenti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di continuare a beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta dal Gse agli impianti fotovoltaici appartenenti al terzo, quarto e quinto conto energia, potendo riversare l’intero importo del beneficio fiscale a suo tempo goduto per la Tremonti ambiente.


Con l’emendamento approvato al Senato, il termine per presentare la comunicazione e restituire il beneficio fiscale è differito a fine anno, ferma restando, comunque, la facoltà, per coloro che non vogliono avvalersi della disposizione normativa, di agire in giudizio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy