Definite, per l’anno 2021, le fasce di retribuzione su cui calcolare gli importi contributivi da versare all’INPS in favore dei lavoratori domestici. L’aggiornamento, in particolare, ha tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo stimato dall’Istat per famiglie di operai ed impiegati (FOI), risultato nella misura del -0,3% per il biennio 2019-2020. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, co. 287 della L. n. 208/2015, il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, non può risultare inferiore a zero. Conseguentemente, per quest’anno, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici.
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 9 del 25 gennaio 2021, specificando che resta ancora in vigore la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Per comprendere quanto bisogna versare di contributi INPS, occorre innanzitutto capire che la retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi del personale domestico prevede quattro determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive.
In particolare:
Per l’anno 2021, i valori contributivi sono stati così determinati (senza contributo addizionale):
Si ricorda, al riguardo, che per i lavoratori domestici con contratto a termine bisogna applicare il contributo addizionale, ossia l’1,4% in più, che incide sul costo contributivo.
Si ricorda, infine, che i contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS.
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