Domande di aggravamento INAIL per protrazione dell'esposizione al medesimo rischio

Pubblicato il 25 febbraio 2015 Con la circolare n. 32 del 24 febbraio 2015, l’INAIL ha fornito le istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento - presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell’art.13, D.lgs. n. 38/2000 - conseguente alla protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.

Per l’Istituto, in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare INAIL n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.

Denuncia di nuova malattia in ipotesi di tecnopatico non titolare di rendita

Chiarisce la circolare che le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:

- la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;

- la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;

- la malattia professionale, denunciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato l’origine professionale della patologia.

Efficacia nel tempo

Le disposizioni suddette si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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