E’ possibile presentare on line la domanda per trasferire nella gestione previdenziale Inps di iscrizione il montante maturato per riscatto di laurea seguito del versamento dell’onere dovuto ex articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997.
Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 14 del 19 gennaio 2024.
Vediamo di che si tratta, non prima di fare un breve excursus sul riscatto di laurea
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
Tale facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non siano stati mai iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
L’applicativo per agevolare l’utenza che intenda riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio universitario è stato implementato da ultimo circa un anno fa come reso noto dall’Istituto con messaggio n. 4681/22 di cui abbiamo parlato nel precedente articolo “Riscatto di laurea, aggiornamento dell’applicativo”.
Si possono riscattare:
NOTA BENE: Non possono essere oggetto di riscatto i periodi di iscrizione fuori corso e quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.
Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi, ed è possibile riscattare due o più corsi di laurea.
Il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la Gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto, ed è questo l’argomento della circolare oggetto dell’articolo.
E’ possibile quindi, come si diceva, presentare unicamente in via telematica la richiesta di trasferimento del montante maturato presso la Gestione Inps di iscrizione dell’interessato.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
Acquisite le opportune valutazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’istituto precisa che non è preclusa la possibilità di un trasferimento del montante maturato presso l’Inps agli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
È quindi possibile che tali soggetti acquisiscano il montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare e che quindi l’interessato presenti l’istanza direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che poi, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.
Per quanto riguarda, infine, il trasferimento verso i Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati), la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
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