Domanda NASpI, in stand-by il termine di decorrenza in caso di malattia

Pubblicato il 19 novembre 2019

Il termine di presentazione della domanda di NASpI, pari a 68 giorni dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi sospeso qualora si verifichi un evento di malattia. Tale regola si applica a prescindere dal momento in cui intervenga l’evento morboso, vale a dire sia prima che dopo l’interruzione dell’attività lavorativa. Al contrario, qualora l’istituto della malattia non venga indennizzato al lavoratore il termine di decorrenza non si sospende e decorre in base alle regole ordinarie. Quindi, per comprendere se il termine di decorrenza della domanda di NASpI debba sospendersi o meno, è fondamentale tenere conto della diversa disciplina della malattia e dell’indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Il chiarimento, formulato nel messaggio INPS n. 4211 del 18 novembre 2019, si è reso necessario per determinate categorie di lavoratori dipendenti che non godono della tutela economica della malattia.

Domanda NASpI, il termine di decorrenza

L’art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la domanda di NASpI deve essere presentata in via telematica, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui insorga un evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS, verificatosi entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la regola generale prevede che il termine di presentazione della domanda rimanga sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato e riprenda a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Allo stesso modo, qualora la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Domanda NASpI, il parere dell’INPS

Alla luce anche della recente giurisprudenza di legittimità, l’Istituto Previdenziale ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non sia indennizzato/indennizzabile, il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

Diversamente, se l’evento di malattia è indennizzato o indennizzabile, il termine di 68 giorni è sospeso per tutta la durata dell’evento di malattia stesso, e riprende alla cessazione.

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