Nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso può essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte?
Va ritenuta corretta e in linea con la Costituzione un'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. affermativa di tale assunto?
A tali interrogativi hanno dato risposta, da ultimo, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, pronunciata a soluzione di un contrasto interpretativo riscontrato, sul punto, dalla Terza sezione civile della medesima Suprema corte.
In tema di spese processuali - hanno precisato le SS. UU. - l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.
Quest'ultima, infatti, è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Il predetto accoglimento in misura ridotta non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".