Domanda di trasferimento tempestiva, ok al beneficio prima casa
Pubblicato il 16 febbraio 2015
Il
beneficio fiscale della prima casa spetta anche a chi, pur avendone fatta
tempestiva e formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso.
Ed infatti, per quel che concerne la
determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della
unicità del procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica sancito dall'articolo 18, comma 2 del DPR n.
223/1989.
Detto ultimo articolo, in particolare, affermando la necessità della
“saldatura temporale” tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la
decorrenza da considerare è quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'
ordinanza n. 110 depositata l'8 gennaio 2015.