Domanda di trasferimento tempestiva, ok al beneficio prima casa

Pubblicato il 16 febbraio 2015 Il beneficio fiscale della prima casa spetta anche a chi, pur avendone fatta tempestiva e formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso.

Ed infatti, per quel che concerne la determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica sancito dall'articolo 18, comma 2 del DPR n. 223/1989.

Detto ultimo articolo, in particolare, affermando la necessità della “saldatura temporale” tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza da considerare è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 110 depositata l'8 gennaio 2015.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy