La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi può essere inoltrata, a differenza di quanto indicato nella circolare 8/D del 19 aprile 2016, anche dal rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare l’importo dei dazi.
Lo precisa la nota n. 84923 del 7 agosto 2017 dell’agenzia delle Dogane, emanata a seguito di richiesta di fornire alcuni chiarimenti in materia.
Quindi il rappresentante della persona che ha pagato o è tenuta a pagare i dazi viene ammessa a presentare domanda di rimborso o sgravio, superando l’interpretazione fornita con circolare 8/D/2016.
Quando è il rappresentante a presentare domanda di sgravio o rimborso dei dazi, gli uffici dovranno accertare l’esistenza del potere di rappresentanza specifico per la richiesta presentata e notificare la decisione relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi anche al titolare del credito (soggetto rappresentato).
La sussistenza del potere di rappresentanza può avvenire verificando la presenza di una clausola generale presente nel mandato/procura che autorizza ad effettuare le operazioni in discorso oppure di clausole specifiche per il singolo o per più casi specifici.
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