Precisazioni dalla Corte di legittimità in ordine alla competenza sulla richiesta di asilo.
Chi ha proposto domanda di protezione internazionale è poi autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda stessa, con la sola salvezza delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 25/2008.
Ne discende il divieto di espulsione in presenza della rituale proposizione della domanda di protezione.
In detto contesto, solo la commissione territoriale, e non la questura, è legittimata a esaminare il merito della eventuale domanda di asilo.
E’ quanto affermato dalla Sesta sezione civile della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11309 del 26 aprile 2019 e con cui è stato annullato un decreto di espulsione emesso dal prefetto nei confronti di un cittadino senegalese che aveva presentato domanda di asilo politico, a seguito di una valutazione negativa della congruità delle motivazioni operata dal questore.
Gli Ermellini hanno ravvisato l'illegittimità di detto provvedimento, affermando che con tale agire gli organi dell'amministrazione avevano di fatto impedito al ricorrente di ottenere dall'unico soggetto a ciò deputato – ovvero la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - la verifica delle condizioni di ammissibilità e di eventuale fondatezza della domanda che egli aveva intenzione, oltre che pieno diritto, di avanzare.
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