Il Tar Toscana, accogliendo il ricorso di un’aspirante docente, ha annullato il provvedimento con cui la stessa era stata sì inserita nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per l’insegnamento del sostegno, ma per la scuola secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece da lei aspirato secondo il titolo abilitativo posseduto.
Con il ricorso in questione, la candidata sottolinea in particolare la violazione dei principi che presiedono lo svolgimento delle prove concorsuali, quale quello di “favor partecipationis”, con i connessi corollari di soccorso istruttorio nei confronti di domande affette, come nella specie, da mere irregolarità od errori formali - in cui la ricorrente è incorsa nella compilazione informatica della domanda di partecipazione - agevolmente riscontrabili dall'amministrazione, in base ad altri elementi (nella specie l’abilitazione all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado e l’esperienza lavorativa nello stesso settore). A proposito dell’errore materiale commesso, l’interessata assume altresì di non avere trovato nel procedimento informatico, modalità per correggere la domanda di partecipazione già redatta ed inviata on line.
Nel caso in esame - sostiene il Tribunale amministrativo con sentenza n. 758 del 5 giugno 2017 - non può che sostenersi il cattivo uso delle tecnologie informatiche da parte dell’amministrazione, senza che si possa addurre a sua scusante il principio di autoresponsabilità, diligenza e perizia del candidato; scusante che oltretutto non trova conferma nemmeno nel dato statistico e qualitativo, stante il livello di contenzioso raggiunto in tutte le regioni ed il livello di elevata scolarità posseduto dai partecipanti al concorso.
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