Dolo processuale revocatorio sussistente solo in presenza di un'attività intenzionalmente fraudolenta

Pubblicato il 16 novembre 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 25761 del 15 novembre 2013 – al fine di considerare integrata la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395 n. 1 del Codice di procedura civile, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo 88 dal medesimo codice né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze; ciò che occorre è la sussistenza di “un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità”.

Inoltre, perchè il silenzio su fatti decisivi possa integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio occorre che lo stesso rappresenti “elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità”.

Sulla scorta di queste considerazioni è stato respinto il ricorso di un cliente contro la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del dolo processuale revocatorio nella condotta dell'avvocato che aveva presentato atto di appello fuori termine, considerandolo, tuttavia, tra le attività espletate nel ricorso per decreto ingiuntivo dallo stesso depositato ai fini dell'ottenimento del pagamento dei compensi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy