Con determinazione direttoriale 476906/RU del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane ha stabilito tempi e modalità per la presentazione da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all’articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, nonché tempi e modalità con i quali tali soggetti trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, suddivisi per destinazione d’uso.
Essendo necessario intervenire tenendo conto che l’utente della distribuzione può operare o come venditore ovvero come rivenditore (reseller) del gas naturale fornito al consumatore finale e che, nel primo caso, possiede un codice di accisa, la determinazione direttoriale del 5 settembre prot. 539209/RU riporta le dovute integrazioni alla precedente procedura.
Dunque, si stabilisce che il venditore – qualora sia anche utente della distribuzione - comunichi ai relativi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità in modo che i dati relativi al prodotto trasportato per conto del medesimo venditore siano riferiti a tale codice.
Quanto modificato trova applicazione a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
Tuttavia, in fase di prima applicazione, viene disposto che i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
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