L’agenzia delle Dogane ha fornito, nel contesto del Sistema degli operatori registrati REX, le istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali.
Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il sistema degli esportatori registrati REX per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), che viene utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale. Ottenuto il numero REX, l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali sia in ambito SPG.
Ogni esportatore può essere registrato nel sistema REX se è in condizioni di produrre, a richiesta delle autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
Nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), i soggetti quali operatori economici nazionali (che esportano, oltre il valore soglia di Euro 6.000, verso Paesi beneficiari SPG merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti, che saranno poi reimportati nel territorio UE (cumulo bilaterale)) e i rispeditori nazionali (oltre il valore soglia di Euro 6.000) di merci originarie di Paesi beneficiari SPG verso altri Stati membri, che intendono essere registrati in ambito SPG, possono ottenere la registrazione utilizzando il modello di cui all'allegato 22-06 RE.
Per quanto riguarda il settore degli Accordi commerciali UE/Paesi terzi che prevedono l’utilizzo del sistema REX (es. CETA), la registrazione va eseguita utilizzando il modello di cui all’allegato 22-06 rettificato.
La circolare n. 13/D del 16 novembre 2017 specifica che se l’esportatore opera nei due ambiti deve presentare due distinte richieste.
Gli uffici doganali competenti alla registrazione, dopo aver eseguito il controllo formale circa la correttezza delle informazioni fornite e riscontrata la completezza dei moduli, effettuano la registrazione dell’esportatore richiedente.
In caso di modifica dei dati forniti per la registrazione, l’esportatore è tenuto a comunicare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente le avvenute variazioni.
Con nota n. 61168 del 16 novembre 2017 le Dogane forniscono le istruzioni per l’indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione:
Le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione entrano in vigore dal 12 dicembre 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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