L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota del 22 agosto 2017, ricordando che l’art. 89.3 del CDU esplicitamente prevede che l’autorità doganale può “permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta”- cioè da una “persona terza”, chiarisce che nulla osta, in via di principio, all'accettazione da parte degli Uffici delle Dogane di domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una “persona terza”.
In tal caso, la persona terza che acquisisce la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell’autorità doganale al pagamento del debito doganale del “debitore” nei limiti dell’importo di riferimento definito nell’autorizzazione.
Si precisa, nella nota, che la posizione doganale/funzione della “persona diversa da quella a cui è richiesta” la garanzia non va confusa con quella del “rappresentante“ in dogana.
Qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto:
Se debito supera l’importo oggetto della fideiussione la richiesta di pagamento sarà effettuata:
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