Dopo aver ripubblicato a fine dicembre la circolare n. 49, con il nuovo numero di protocollo 495536/RU, corredata da una serie di FAQ sull’accordo raggiunto il 24 dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito con il “Trade and Cooperation Agreement”, l’Agenzia ha implementato la sezione delle risposte frequenti per far chiarezza su alcuni aspetti operativi dell’Accordo.
La finalità è quella di facilitare gli adempimenti doganali per gli operatori economici nelle operazioni di esportazione dall’UE verso il Regno Unito dopo la Brexit, nel rispetto delle nuove regole entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
In particolare, alcuni dubbi erano rimasti aperti – dopo la pubblicazione della suddetta circolare – poiché la stessa precisava che, “in attesa dell’attivazione del nuovo portale unionale Rex e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice Rex, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice Eori”.
Non era chiaro, quindi, se i soggetti già Rex dovessero come tali dichiararsi per gli scambi con l'UK e, soprattutto, se i soggetti non Rex dovessero già attrezzarsi in tal senso o se, nelle more dell’attivazione del portale, potessero continuare ad operare solo con l’Eori.
Il chiarimento è reso con la recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane – sezione FAQ Brexit – Impresa.
Il quesito riguarda un operatore economico unionale, già titolare dello status di esportatore registrato (Registered EXporter - REX) prima del recesso di UK, che chiede se può utilizzare il suo codice REX anche per le esportazioni verso UK o se deve integrare l’istanza già presentata per la registrazione.
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Dogane, una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo può utilizzare per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema, sia nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG); pertanto, anche ai fini dell’Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK, è possibile utilizzare il codice REX già ottenuto.
Quindi, come chiarito nelle linee guida della Commissione europea relative all’applicazione dell’Accordo di recesso con UK, l’esportatore/rispeditore già registrato, avendo cura di aggiornare quanto prima la registrazione con i codici relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo UE/Regno Unito, potrà utilizzare il codice REX precedentemente assegnato, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".