Documenti sanitari conservabili anche su supporto informatico

Pubblicato il 05 giugno 2019

Ammessa la possibilità per il medico competente di conservare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori anche su supporto informatico. La tenuta della documentazione mediante data base aziendale è concessa esclusivamente se, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, venga garantita l'accessibilità solamente al medico competente.

A confermarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 4 del 31 maggio 2019, in risposta a un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Tenuta delle cartelle sanitarie su data base aziendale, i quesiti

La Federazione, in particolare, ha chiesto se sia giustificato domandare al medico competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso, ovvero se sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio d'idoneità e alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del medico, i dati più personali.

Inoltre, in caso di ammissione di conservazione delle cartelle sanitarie su data base aziendale, è stato chiesto se sia lecito che l'amministrazione di sistema corrisponda con lo stesso datore di lavoro oppure debba essere individuato un lavoratore dipendente.

Tenuta delle cartelle sanitarie, gli obblighi del medico competente

Per rispondere ai quesiti posti, il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto la normativa riguardante gli obblighi del medico competente, disciplinati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), il quale al co. 1, lett. c) prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”.

Per quanto riguarda, invece, la tenuta della documentazione, l’art. 53 del predetto decreto legislativo consente l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tenuta delle cartelle sanitarie su data base, i chiarimenti del MLPS

Alla luce delle due norme appena illustrate, il Ministero del Lavoro ammette la possibilità di impiegare sistemi di elaborazione automatica per memorizzare le cartelle sanitarie e di rischio anche su data base aziendale.

Quanto alla custodia, si legge nel documento di prassi, occorrono soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della privacy, garantiscano l'accessibilità ai dati solo al medico e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

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