I documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e non prodotti nella fase di opposizione sono da ritenere comunque ammissibili in sede di appello.
Nell’ambito della procedura di opposizione a decreto monitorio, infatti, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione, i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, anche se non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati "nuovi".
Detti documenti, così, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21626 del 22 agosto 2019, ribadendo, in proposito, la costante interpretazione di legittimità, confermata anche dalle Sezioni Unite.
Secondo gli Ermellini, la formula utilizzata dal legislatore nello stabilire che non sono ammessi, in appello, nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, induce a ritenere che i documenti devono essere nuovi rispetto all'intero processo, non devono, ossia, essere mai stati prodotti in precedenza.
Pertanto, come detto, i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte sino alla scadenza del termine per proporre opposizione e, quindi, esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo.
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