Il nuovo pacchetto di misure a sostengo di imprese, lavoratori e famiglie duramente colpiti dalla ripresa dei contagi da Covid-19, che hanno spinto il Governo ad adottare una nuova stretta, ha trovato la sua ufficialità nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.
Il Decreto legge n. 137/2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, entra in vigore da oggi 29 ottobre.
Tra le misure più attese si ricordano:
la proroga della cassa integrazione per i dipendenti delle imprese colpite dalle limitazioni;
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19;
un nuovo esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra), allo scopo di assicurare la tutela produttiva e occupazionale;
la cancellazione della seconda rata dell’Imu;
la proroga del reddito di emergenza del valore mensile fino a 800 euro.
Il provvedimento è poi intervenuto nuovamente in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, slittando la scadenza del divieto al 31 gennaio 2021, termine che coincide, al momento, con la fine dello stato di emergenza.
Lo stabilire una nuova data certa per tutti i datori di lavoro ha fatto venire meno tutti quei dubbi che negli ultimi giorni erano stati sollevati, visto che le precedenti disposizioni normative in materia di divieto di licenziamento avevano creato diverse categorie di datori di lavoro, per i quali il limite operava a scadenze variabili.
Pertanto, ora, almeno fino al 31/12/2021:
non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo;
restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020;
non è inoltre possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66.
Tuttavia, il decreto legge n. 137/2020 ha mantenuto ferma la disciplina prevista dall’art. 14 del DL 104/2020 per quanto riguarda le eccezioni al divieto di licenziamento.
Viene prorogato il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma cambia il meccanismo di attribuzione del tax credit: non più riconoscimento generalizzato a tutte le attività produttive che utilizzano un immobile mediante contratto di affitto o affitto d’azienda, ma, per i prossimi mesi, riconoscimento solo agli specifici settori danneggiati dalla sospensione dell’attività ex Dpcm 24 ottobre 2020.
Il ristoro, dunque, è riconosciuto alle imprese con attività sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta.
L’elenco dei settori che potranno usufruire del credito d’imposta viene riportato nella tabella all’Allegato 1 al Decreto e comprende ad esempio palestre, piscine, sale giochi, cinema, teatri ecc..
Il punto centrale del provvedimento restano gli aiuti a fondo perduto per un ammontare superiore a 5 miliardi di euro.
L’Esecutivo punta tutto sulla celerità di tali ristori per le categorie principalmente colpite dalla ripresa diffusione del virus.
Chi ha già ottenuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio non dovrà presentare una nuova domanda, saranno ammesse anche le attività con ricavi o compensi oltre 5 milioni e nessun requisito di calo di fatturato è richiesto a chi ha iniziato l’attività nel 2019.
In pratica, il contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente dei beneficiari, seguendo una delle due alternative possibili:
chi ha ricevuto il contributo a fondo perduto del mese di maggio, si vedrà accreditare la nuova somma senza presentare una nuova istanza, sul conto corrente già indicato in precedenza (con accredito entro il 15 novembre);
gli altri soggetti dovranno presentare una istanza seguendo la procedura telematica delineata dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, con le tempistiche determinate da un prossimo provvedimento della stessa Agenzia (con accredito entro il 15 dicembre).
L’importo del nuovo ristoro viene calcolato applicando un coefficiente “settoriale” all’importo determinato secondo i criteri individuati dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Le attività ammesse sono quelle con codici ATECO riportati in allegato al nuovo decreto. Il moltiplicatore potrà variabile da un minimo del 100% ad un massimo del 400%.
150 mila euro è il valore massimo riconosciuto per ogni beneficiario, tranne che nel settore alberghiero, dove il tetto viene riferito alle singole unità produttive.
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