Pagare le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 – rottamazione-bis – per accedere alla nuova rottamazione “ter”.
E’ questa la possibilità data a coloro che, entro il 7 dicembre 2018, si mettono in regola, con pagamento in unica soluzione, con le somme dovute per aver aderito alla rottamazione-bis. Lo ricorda il comunicato stampa del 30 novembre 2018 di Agenzia delle entrate-Riscossione.
E’ il decreto legge n. 119/2018, attualmente in fase di conversione in legge, che ha stabilito che chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della rottamazione-bis aventi scadenza a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre 2018; questo consentirà di accedere ai benefici previsti della nuova definizione agevolata, la rottamazione-ter.
Quindi, il pagamento delle vecchie rate dovute comporta il differimento dei pagamenti relativi alle somme residue “rottamate” (con scadenza novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartite in cinque anni a partire dal 31 luglio 2019.
Con l’adesione alla definizione agevolata, si dovrà pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non sono dovuti interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge.
La nuova definizione agevolata delle cartelle comprende, dispone il Dl 1199/2018, i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Coloro che non ottemperano al pagamento, entro il 7 dicembre, delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis, non avranno possibilità di aderire alla rottamazione-ter; inoltre l’Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le procedure di riscossione.
La regolarizzazione avviene effettuando il semplice pagamento del dovuto, senza somme aggiuntive, utilizzando i bollettini Rav con le scadenze di luglio, settembre e ottobre, ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione (la copia può essere richiesta sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Non è necessario, si precisa, presentare alcuna istanza.
Il pagamento può avvenire:
Il comunicato del 30 novembre avvisa che è possibile compensare tali tributi con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".