Il D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”) all’art. 4 ha esteso il meccanismo del “reverse charge” ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera. L’inversione contabile riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Ciò obbliga il committente, in caso di contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati con importi superiori a 200.000 euro, a una articolata e complessa verifica circa i corretti adempimenti relativi al versamento delle ritenute dei lavoratori delle imprese prestatrici.
Sul punto, per effetto degli emendamenti approvati in fase di conversione del “D.L. Fiscale”, sta prendendo forma un nuovo documento di regolarità fiscale e contributiva che farà venir meno gli obblighi del “reverse charge” per appalti e subappalti.
Il nuovo Durc ha lo scopo primario di verificare la regolarità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici sia dal punto di vista fiscale che contributivo, esonerando il committente ai predetti obblighi di monitoraggio. Tuttavia, affinché il committente possa ritenersi dispensato dagli obblighi è opportuno che le imprese appaltatrici:
Come è possibile ottenere il nuovo Durc? Al riguardo, l’art. 4, co. 6 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che la certificazione sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
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