D.L. Fallimento. Atti più sintetici anche nel processo civile

Pubblicato il 25 luglio 2015

Approvata il 24 luglio 2015, tra le modifiche apportate, in sede di esame alla Camera, al D.l. 83/2015 (D.l. Fallimenti), la disposizione (inserita nell'art. 19 dedicato al processo civile telematico) per cui "gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica devono essere redatti in maniera sintetica".

Si tratta dunque della medesima regola recentemente introdotta nel processo amministrativo, con la differenza tuttavia che, mentre in quest'ultimo è espressamente contemplata una sanzione in caso di mancata osservanza (il giudice non può prendere in considerazione ciò che è scritto oltre la ventesima pagina), nel processo civile non è previsto – al momento - né un numero massimo di pagine né una eventuale sanzione in caso di sforamento. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe dar adito a libere e difformi interpretazioni da parte dei giudici.

Altra fondamentale novità introdotta dal D.l. 83/2015 in materia di giustizia, è la previsione di un credito d'imposta fino a 250 euro per chi ha deciso di optare, con successo, alla negoziazione assistita .

Sul fronte del personale, infine, è prevista l'assunzione di circa due mila unità – provenienti dalle Province – da destinare all'amministrazione della giustizia. 

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