Definitivamente approvato il Decreto Bollette (n. 17/2022) dal Senato nella seduta del 21 aprile 2022 (207 voti favorevoli e 38 contrari). Le misure contenute nel decreto-legge convertito sono utili per l’efficienza energetica e la riconversione; disposti altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche.
Da segnalare, nella fase di conversione, l’inserimento di semplificazioni in materia di impianti fotovoltaici: è stata resa più agile la procedura abilitativa per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza fino a 10 megawatt, nonché per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Basterà la dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) per realizzare:
Conferme per:
Per le imprese esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto scarsamente inquinanti ossia Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A) ed Euro V, previsto un credito d’imposta, pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei veicoli.
Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti incrementali effettuati da imprese e lavoratori autonomi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali perde la parte di agevolazione riguardante la pubblicità nelle emittenti locali.
Spostata dal 15 giugno al 15 novembre 2022 la data per effettuare, in caso di rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, la redazione e il giuramento della perizia di stima nonché il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota del 14% (unica soluzione o prima rata in caso di pagamento frazionato).
Inserito il nuovo art. 29-bis sulle cessioni dei bonus edilizi: possibili quattro passaggi. Quindi, banche e intermediari, in caso di esaurimento delle possibili cessioni, possano effettuarne un’ulteriore esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza possibilità di farne altre.
La norma ha effetto per le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Conferma dello slittamento al 15 ottobre 2022 della data entro cui i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito.
A fini umanitari, viene stabilita, per il 2022, l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per i contratti di comodato d’uso gratuito a favore di cittadini di nazionalità ucraina o di altri soggetti provenienti da quello Stato.
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