DL bollette, proroghe e novità per la tregua fiscale

Pubblicato il 20 aprile 2023

Con la pubblicazione gazzetta ufficiale (n. 76 del 30.03.2023) del decreto cd. ”bollette” (DL n. 34/2023) - in vigore dal 31 marzo 2023 - sono state emanate ulteriori importanti disposizioni in materia di "tregua fiscale". Le stesse disposizioni sono corredate anche da norme di “interpretazione autentica” che chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale nonché della definizione agevolata delle liti pendenti.

Con l’articolo 19 del D.L. n. 34/2023, in particolare, si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della definizione agevolata delle violazioni formali. Infatti, slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni “formali “(ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Per effetto del differimento, entro il prossimo 31 ottobre occorrerà procedere al versamento dei 200 euro per ciascun periodo d’imposta ovvero della prima rata di quanto dovuto; mentre, resta fermo al 31 marzo 2024 il termine entro cui rimuovere la correlata violazione.

Per quanto concerne il ravvedimento cd. "speciale", l’articolo 19 del D.L. 34/2023 dispone lo slittamento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 non solo del termine per il pagamento delle somme dovute ovvero della 1° rata ma anche del termine previsto per rimuovere la violazione. Sempre in materia di ravvedimento cd. “speciale”, all’articolo 21 del D.L. 34/2023 sono previste specifiche norme di “interpretazione autentica”. Nello specifico, viene chiarito, tra gli altri, che:

Tra le ulteriori disposizioni previste dalla novella norma si rileva la possibilità di:

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