Divulgazione dati sanitari. Ue non responsabile se c'è consenso

Pubblicato il 07 dicembre 2015

Con sentenza del 3 dicembre 2015 resa nella causa T – 343/13, il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso presentato da un funzionario del Consiglio europeo, volto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, per aver divulgato via web un documento contenente suoi dati sanitari.

In particolare, il Tribunale ha negato sussistere nel caso di specie, un obbligo risarcitorio a carico del Parlamento europeo, il quale aveva pubblicato nel proprio sito istituzionale, un documento riguardante una petizione presentata dal medesimo ricorrente, contenente al suo interno dati concernenti lo stato di salute proprio e del figlio.

Nel respingere le censure del funzionario, il Tribunale ha preliminarmente chiarito come il trattamento dei dati effettuato dal Parlamento mediante la suddetta pubblicazione, rientrasse a tutti gli effetti nella disciplina di cui al Regolamento n. 45/2001, secondo cui, per l'appunto, è fatto divieto di diffondere dati relativi allo stato di salute.

Sì a divulgazione dati sanitari, con consenso esplicito anche informale

Tuttavia – precisano ancora i giudici europei – ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento, detto divieto viene meno, qualora l'interessato abbia dato il proprio consenso esplicito alla divulgazione.

E nel caso di specie, il ricorrente aveva compilato e sottoscritto apposito formulario, autorizzando il trattamento pubblico dei dati contenuti in petizione.

In ogni caso – precisa il Tribunale – non essendo a tal fine contemplati specifici requisiti di forma, anche il solo deposito della petizione, sarebbe stato sufficiente quale idonea manifestazione di volontà del ricorrente.

Infine, se violazione vi fosse stata – concludono i giudici - questa avrebbe riguardato, semmai, la posizione del figlio (la cui divulgazione dei dati non era stata autorizzata). Figlio che tuttavia non è parte del presente ricorso, né è stata data prova che il ricorrente ne sia il rappresentate legale o ne abbia ricevuto apposito mandato.  

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