Divorzio congiunto, la marcia indietro di un coniuge non arresta il procedimento

Pubblicato il 25 luglio 2018

La revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, nel procedimento di divorzio, non comporta l’arresto dell’accoglimento della domanda. A differenza di quanto avviene nella separazione consensuale, la revoca unilaterale non impedisce che il giudice accerti la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio nonché il venir meno degli accordi patrimoniali tra i coniugi, tranne nel caso in cui la domanda non  sia dovuta ad errore, violenza o dolo.

In questo senso si pone la sentenza n. 19540 del 24 luglio 2018 della prima sezione civile della Corte di cassazione.

E’ stata quindi accolta la richiesta dell'ex marito che ha contestato la decisione della Corte d'Appello di respingere il suo ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili delle nozze, dopo che la ex moglie aveva fatto marcia indietro.

Procedimento di divorzio congiunto ha natura ricognitiva

I giudici della prima sezione civile osservano che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, nel procedimento di divorzio, è inammissibile dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio ed alla scelta del percorso processuale non contemplano ripensamenti unilaterali.

Non sussiste, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, l’analogia tra separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta: il primo rientra tra gli atti di giurisdizione volontaria mentre il secondo è espressione di giurisdizione contenziosa.

In tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo ha natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri.

In conclusione, si deve escludere che la revoca del consenso da parte della ex moglie comporti l’arresto del procedimento di divorzio, in quanto il tribunale deve procedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia di divorzio e, se l’esito è positivo, esaminare le condizioni concordate dai coniugi.

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