L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 136 del 14 giugno merito all’applicazione dell’imposta di registro alle divisioni, chiarisce che:
- in quelle senza conguaglio (i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune) la base imponibile è data dal valore catastale dei beni divisi;
- per quelle con conguaglio (di un condividente verso l’altro per compensare la disparità di valore tra beni assegnati a un condividente e la quota al medesimo spettante sull’intera massa) vale il criterio del valore di mercato, tranne nel caso in cui, trattandosi di abitazioni, non sia applicabile il principio del “prezzo-valore”.
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