La compensazione delle spese processuali conseguente all’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela, non viola il citato principio costituzionale del giusto processo, posto dall’articolo 111 della Costituzione. Così è stato stabilito dall’ordinanza 68/2005 della Corte Costituzionale, che ha respinto la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 46 del Dlgs 546/92, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli. In sostanza, la compensazione delle spese processuali conseguente all'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela, non viola il citato principio costituzionale.
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